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Fotografia semplice – fotografia artistica

La principale distinzione tra le “opere fotografiche” e le “semplici fotografie” risiede: “nella presenza o meno di un elemento di personale interpretazione della realtà da parte del fotografo, che può essere individuata nella “fantasia”, nel “gusto” e nella “sensibilità”, quindi, “nella capacità della immagine di trasmettere le emozioni proprie sentite dal fotografo, grazie al quale risulta evidente la differenza tra una riproduzione oggettiva della realtà e quella invece, creativa, realizzata dal fotografo”.

La Corte d’Appello di Milano ha, infatti, precisato che: “la semplice fotografia è di certo un’immagine frutto di sicura professionalità, in quanto vi si riscontra un’accurata ricerca e composizione degli oggetti fotografati, un’equilibrata relativa reciproca collocazione, uno studiato e non casuale uso della luce, ma che, non ritrasmettendo alcuna reinterpretazione soggettiva della realtà e non evocando alcuna particolare suggestione, risulti priva di quel livello di originalità e creatività che giustificano la tutela delle opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 2 Lda“.

Per “semplici fotografie” devono, quindi, intendersi: “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”,

In un tale contesto (fotografie semplici), la durata del diritto è di 20 anni, dalla data di produzione e per cui, la legge, attribuisce al fotografo i cosiddetti “diritti connessi” al diritto d’autore, “il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio”.

Il diritto sulle “semplici fotografie” può essere ceduto a terzi.

La legge prevede, poi, l’ipotesi in cui il diritto esclusivo del fotografo può venir liberamente utilizzato da terzi previo riconoscimento di un equo compenso.

La “titolarità” del diritto relativo alle semplici fotografie, spettante al “fotografo”, viene derogata qualora la fotografia sia stata ottenuta durante l’adempimento di un contratto di lavoro, poiché in tal caso, è il datore di lavoro titolare del diritto, così che: “il fotografo dipendente è pertanto obbligato alla consegna dei negativi”.

L’oggetto della prestazione deve essere esplicitamente indicato sul contratto, sottoscritto dalle parti e secondo le modalità in esso prescritte.

La “semplice fotografia” è, pertanto, similare alle “riproduzioni di oggetti materiali”, queste ultime sono infatti: “fotografie frutto di un puro processo meccanico ed espressive, al più, della precisione tecnica del mezzo utilizzato, aventi il mero scopo documentativo e non figurativo, paragonati così a duplicati dell’originale, che, come tali, non meritano pertanto alcuna  protezione da parte della legge; in quanto vi è “una presunzione di prevalenza dell’oggetto sull’attività di riproduzione fotografica”.

La Suprema Corte, sezione civile I, con sentenza n. 8186 del 04 luglio 1992, ha opportunamente precisato che: “restano escluse da qualsiasi protezione, anche dalla più limitata, le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo – documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori quali: la commercializzazione o promozione di un prodotto”.

La particolarità della fotografia è di essere il prodotto di un doppio processo:

  • quello “meccanico – chimico”, con il quale si procede ad una riproduzione della realtà;
  • quello “intellettuale”, in cui viene preso in considerazione un intervento concettuale del suo autore attraverso il quale questi determina il modo di utilizzazione dell’apparecchio fotografico scegliendo: l’inquadratura, la composizione, le condizione di luce, il momento creativo nell’attimo che precede lo scatto nel quale si attua la scelta degli elementi essenziali dell’immagine, il momento in cui l’autore ha intuizione della fotografia che intende realizzare e nel quale si esplica la sua attività creativa, nella comunicazione della sua personalità.

Determinante, ai fini della concessione della tutela d’autore nella fotografia, è data dalla possibilità di rinvenire segni percepibili della fantasia del fotografo, nelle modalità di realizzazione dell’immagine, di volta in volta identificate con la particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la capacità di cogliere al volo le espressioni o gli atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio dell’immagine; con elementi meno facili da determinare in concreto, quali la capacità della fotografia di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata”, diversamente, deve parlarsi di “semplici fotografie”, tutelabili in base al regime dei diritti connessi.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico