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Link – Violazione Diritto d’Autore

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza nella causa C-160/15, datata 8 settembre 2016, ha affrontata una complessa tematica in materia di diritto d’autore, avuto riguardo alla corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del Diritto d’Autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del Diritto d’Autore e dei diritti connessi nella società della informazione, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una comunicazione al pubblico ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

La Corte di Giustizia ha inteso così sancire il principio in base al quale: “il collocamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette dal Diritto d’Autore e pubblicate senza l’autorizzazione dell’autore su un altro sito Internet non costituisce una comunicazione al pubblico quando la persona che colloca detto link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere. Qualora tali collegamenti ipertestuali sono forniti a fini di lucro, la conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve essere presunta”.

Il caso trattato riguardava la pubblicazione sul sito Internet olandese “GeenStijl “, da parte della GS Media, di un articolo e un link che rimandava i lettori verso un sito australiano ove erano messe a disposizione fotografie della Sig.ra Dekker.

Tali foto erano pubblicate sul sito australiano senza il consenso della Sanoma, l’editore della rivista mensile Playboy che detiene i diritti d’autore delle foto in questione e, malgrado le ingiunzioni della Sanoma, la GS Media rifiutava di sopprimere detto link. Laddove, poi, il sito australiano provvedeva ad eliminare le foto, su richiesta della Sanoma, il sito GeenStijl pubblicava un nuovo articolo contenente anch’esso un link verso un altro sito su cui era possibile vedere le foto in questione ed anche quest’ultimo sito dava successivamente seguito alla richiesta della Sanoma di rimuovere le fotografie.

A seguito, però, di queste numerose pubblicazioni, le fotografie erano ormai divenute disponibili per cui gli internauti, che visitavano il forum di GeenStijl, avevano avuto la possibilità di caricare nuovi link che rimandavano ad altri siti dove le fotografie potevano essere consultate.

Visto poi, nelle vertenze azionate, giudizi contrastanti nei vari gradi di giudizio, la Hoge Raad der Nederlanden (Corte di Cassazione, Paesi Bassi) si rivolgeva alla Corte di Giustizia in quanto, sebbene la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, sancisce all’art. 3 che ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore, si osserva che Internet contiene innumerevoli opere pubblicate senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, in quanto per il gestore di un sito Internet non sarebbe sempre facile verificare se l’autore abbia concesso la propria autorizzazione.

La Corte di Giustizia ha inteso precisare che, in forza della Direttiva in questione, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, in quanto, tale Direttiva, è intesa a garantire un giusto equilibrio tra l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, richiamando a supporto la propria giurisprudenza precedente, nella nozione di «comunicazione al pubblico» che comporta una valutazione individualizzata tale da tener conto di svariati criteri complementari ed in particolare, il carattere intenzionale dell’intervento, per cui  l’utente realizza un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per fornire ai suoi clienti l’accesso a un’opera protetta, rimarcando che la nozione di «pubblico» si riferisce a un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole ed infine ricordando che il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico è rilevante.

La Corte , pertanto, ritiene  che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

Ne sovviene che, ai fini della valutazione individualizzata dell’esistenza di una «comunicazione al pubblico», qualora il collocamento di un link verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza fini di lucro, occorre tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera sia stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore;  diversamente, qualora sia accertato che detta persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il link da essa collocato forniva l’accesso a un’opera illegittimamente pubblicata, la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una «comunicazione al pubblico» ed uguale cosa  vale nell’ipotesi in cui detto collegamento consenta agli utenti di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico