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Fotocopie: la riproduzione

Le norme sulla “riproduzione o reprografia” sono state profondamente innovate dall’art. 9 del D.lgs. n. 68 del 9 aprile 2003, che ha recepito la sesta direttiva europea, ha portato significative modifiche all’art. 68 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), in particolare al Capo V.

L’eccezione al diritto di riproduzione per uso personale (che riguarda soprattutto le biblioteche), si riferisce solo al “cartaceo”, come ben precisa la legge 248/2000, per cui al riguardo  sono stati stilati accordi negoziali con la SIAE e altre categorie che rappresentano le biblioteche.

Infatti, non si tratta più di una “libera utilizzazione”, come precedentemente stabilito, ma di una “limitazione del diritto”, nel senso che “viene limitato il diritto di autore in favore del diritto di accesso, cioè di poter riprodurre per certi usi”.

Tale limitazione non richiede autorizzazione, bensì solo mero corresponsione di compenso.

Sintetizzando:

  • sono ammesse fotoriproduzioni unicamente a scopo di studio e di ricerca ed in luogo del prestito del materiale stesso o della sua manuale trascrizione;
  • è possibile fotocopiare, per uso personale, all’interno delle biblioteche, fino al 15% delle opere non proveniente dall’esterno;
  • la riproduzione deve avvenire solo da un originale posseduto dalla biblioteca;
  • è vietata la riproduzione di interi volumi, salvo il caso che si tratti di opere rare fuori catalogo e comunque la riproduzione deve essere fatta da originale presente in biblioteca;
  • è vietato lo spaccio delle copie al pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all’autore” (ex art. 68, comma 3).

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico