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Diritto Autore: limitazioni e violazione

Il Capo III (Difese e sanzioni giudiziarie) della legge n. 633 del 22 aprile 1941, disciplina l’apparato di difesa del diritto d’autore unitamente alle sanzioni civili e penali, che si concretizzano contro quegli atti che incidono sull’opera, in quanto bene economico, con un conseguente mancato guadagno da parte dell’autore dell’opera stessa.

Le violazioni hanno, normalmente, riguardo:

  • al plagio dell’opera;
  • alla contraffazione dell’opera;
  • alla falsa attribuzione di paternità.

Si ha: “violazione per plagio dell’opera, quando viene ad identificarsi una appropriazione di elementi creativi di una opera preesistente o di una parte di quest’opera” ed in tal caso la prova certa viene rappresentata dall’appropriazione della paternità dell’opera, mentre si ha semplice violazione per contraffazione se nell’opera successiva rimane il nome dell’autore originario”.

Si ha: “violazione per contraffazione dell’opera, quando, pur configurandosi una appropriazione di elementi creativi di una opera preesistente o di una parte di quest’opera, il nome dell’autore originario non viene eliminato”.

Si ha: “violazione per falsa attribuzione di paternità, allorchè l’autore della violazione sfrutta un nome editorialmente importante per fini prettamente commerciali, attribuendosi una opera da lui non creata”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico