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Diritto patrimoniale: durata

L’articolo 25 l. autore (Sezione III, Durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera) recita: “i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte”.

Gli articoli 26 ss. l. autore, prevedono termini speciali di durata, che così possono riassumersi:

  • opere drammatico musicali, coreografiche e pantomimiche: durata dei diritti di utilizzazione economica viene determinata sulla vita del coautore che muore per ultimo;
  • opere anonime o pseudonime: durata dei diritti di utilizzazione economica in cinquanta anni, a partire dalla prima pubblicazione;
  • programmi per elaboratore: durata dei diritti di utilizzazione decorrono dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento considerato dalla norma;
  • opere fotografiche: durata sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore;
  • opere cinematografiche: durata sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, compreso l’autore del dialogo e l’autore della musica specificamente creata per l’opera cinematografica o assimilata.

 

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico