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Diritto morale all’integrità dell’opera

Il diritto morale all’integrità dell’opera si afferma come la possibilità, giuridicamente tutelata, in capo all’autore di “proteggere” la propria opera da un utilizzo indiscriminato e non autorizzato, finalizzato alla mutilazione, deformazione o modifica dell’opera stessa.

Un autore ha, quindi, tutto il diritto di conoscere tutte le modalità di utilizzo della propria opera, così che sussiste l’indissolubilità del legame che si viene ad attuare tra autore ed opera, anche e soprattutto quando quest’ultima è pienamente compiuta.

Tale contesto trova supporto nel disposto dell’articolo 20 legge sul Diritto Autore. con cui si afferma che: “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”, prevedendosi, altresì, dei limiti in merito alle opere architettoniche, in cui le modificazioni assumono lo status necessarie per il buon esito dell’opera, pur se, l’autore, non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendessero necessarie da apportare all’opera già realizzata.

Laddove all’opera sia riconosciuta, dalla competente autorità statale, la rilevanza di carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione delle eventuali modificazioni.

La permanenza in favore dell’autore della “tutela morale” dell’autore si giustifica per il collegamento che sempre deve persistere tra l’autore ed il risultato della sua attività creativa, collegamento che la volontà contrattuale non può spezzare, per cui, giusto il disposto dell’art. 23 L.d.a., che prevede un trasferimento (in caso di morte dell’autore) di detti diritti in capo al coniuge e ai figli o, in loro mancanza, ai genitori o agli altri ascendenti e discendenti diretti e, in mancanza di questi, ai fratelli, alle sorelle o ai loro discendenti; diritto che può essere fatto valere senza alcun limite di tempo.

Il “diritto morale”, pertanto, si prefigge come sistema di tutela che protegge la parte letteraria dell’autore, mentre viene lasciata ai diritti patrimoniali la problematica dell’eventuale utilizzazione economica.

Ne sovviene che il rapporto tra autore e opera non si esaurisce con la compiutezza dell’opera poiché è in tale spazio temporale che consegue il grado più alto di tutela.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico