Il Diritto d’Autore su Internet
Tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione, formano oggetto del diritto d’autore (art. 2575 c.c.).
Il diritto d’autore si acquista originariamente con la creazione dell’opera quindi l’opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l’autore (art. 2576 c.c.).
Fa eccezione a tale regola generale, il caso specifico in cui questa creazione sia avvenuta nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera, in tale ipotesi i diritti di sfruttamento economico dell’opera sono stati ceduti al committente ab origine.
Di conseguenza, il committente ha il diritto di disporne per ciò che attiene l’utilizzazione economica, ma non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell’opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore (esempio assai comune è quello che lega uno scrittore al suo editore).
Lo scrittore è l’autore dell’opera letteraria, per meglio promuovere e distribuire l’opera, cede i propri diritti di utilizzazione economica ad un editore, in cambio, normalmente, di una percentuale sugli incassi della vendita del libro.
Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell’opera.
La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di diritto d’autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di un’opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo anno dalla morte dell’autore, dopo il quale, sono gli eredi a beneficiare economicamente dei proventi ed è agli stessi che devono essere richieste autorizzazioni o licenze.
La violazione delle norme sul diritto d’autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l’opera altrui lo fa con “fini di lucro”.
In conclusione, ogni opera dell’ingegno presente su Internet appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla, e/o beneficiarne in alcun modo, senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi – magari regolamentandolo – l’utilizzo.
L’indicazione del copyright, che si trova in molti siti, corredato di nome dell’autore, e/o del titolare dei diritti economici, rafforza e rende esplicita la protezione dell’opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare, e/o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete, considerato pure che, per individuare chi copia, basta un semplice motore di ricerca.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico