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Verbale violazione del C.d.S. – Prefetto e/o Giudice di Pace

Nel caso si impugni il verbale davanti al G.d.P., ex art. 7, della L. 150/11, legittimato passivo è la P.A., significativamente gli agenti di polizia stradale operanti, ex art. 12 C.d.S.

Il ricorso amministrativo, ex art. 203 del C.d.S., avverso il verbale di accertamento va proposto al Prefetto territorialmente competente, entro il termine di 60 gg, decorrenti dalla notificazione e/o dalla sua conoscenza.

L’art. 203 C.d.S. prevede che, in caso di ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione di illecito, il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito, e/o dal ricevimento del ricorso, nei casi di cui al comma 1, e dal ricevimento degli atti da parte del Prefetto, nei casi di cui al comma I bis; gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere, altresì, corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso; in tal senso, il Prefetto, poi, deve rispettare il termine di centoventi giorni per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione, decorrenti dalla data in cui il prefetto riceve gli atti dall’ufficio accertatore.

Il ricorso avverso il verbale può essere proposto anche davanti al G.d.P., territorialmente competente in riferimento al luogo dell’accertata violazione, entro il termine di 30 gg, decorrenti dalla notificazione e/o dalla sua conoscenza, ex art. 7 D.lgs 150/11, in tal caso, legittimato passivo va riconosciuta alle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, per cui nel caso di verbali a cura della polizia stradale, al Ministero dell’Interno e non alla Prefettura.

Quanto alla formazione del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento, va premesso che si tratta di un “titolo esecutivo» del tutto peculiare”; esso consente all’ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. 

Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno in caso di ricorso al prefetto, ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa).

Coerentemente con la disciplina dettata dall’art. 203 C.d.S., il ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 150/11, contro il verbale di accertamento non impedisce che questo acquisti efficacia esecutiva, tanto è vero che è possibile soltanto la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato rimessa al giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 150/11. Questa efficacia, in mancanza di sospensione, consente all’ente impositore di procedere all’iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione.

Peraltro, nel caso di rigetto dell’opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva, determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il verbale di accertamento, definito dal C.d.S. come “titolo esecutivo”, è provvedimento dell’amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta, “costituisce titolo esecutivo” per l’espropriazione forzata (ex art. 49 D.P.R. 602/73), sia in caso di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico