Art. 146 C.d.S. – delibera all’installazione impianto semaforico
Ai fini della legittimità della violazione di cui all’art. 146 del C.d.S. (attraversamento con semaforo proiettante luce rossa), con contestazione postuma, la P.A., laddove richiesta dal ricorrente, deve produrre la delibera della Giunta Comunale, con cui si è autorizzato l’installazione dell’impianto semaforico, corredato da ogni documenti a supportarla.
Quanto sopra è, infatti, indispensabile al fine di verificare se in un tale atto sia giustificato l’installazione semaforica nell’incrocio per lo “stato di pericolosità”.
Infatti, l’Avvocatura dello Stato, con apposito parere richiesto, così si è espressa:: “la delibera con la quale l’organo dell’ente titolare della strada decida di fare ricorso ad una apparecchiatura omologata di rilevamento automatico delle infrazioni utilizzabile in assenza di operatori deve essere motivata, secondo i principi generali, con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti, essendo il provvedimento suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, così come compete al giudice investito dell’eventuale opposizione avverso verbale di contestazione e/o ordinanza irrogativa di sanzione, valutare se le modalità in cui sia avvenuta l’installazione ed operi il funzionamento dell’apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscano in concreto un valido ed inequivocabile mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata”.
A seguito di quanto sopra detto, il Ministero dell’Interno ha emesso debita disposizione in proposito, datata 14 maggio 2008.
Il Ministero dell’Interno consente, infatti, che si utilizzino dispositivi automatici di rilevamento delle violazioni, ma, in base a un parere dell’Avvocatura dello Stato, questo strumento è legittimo solo se ne viene motivata la sua reale necessità, ragione per cui, nella delibera della P.A. interessata, deve darsi atto che, in detta intersezione, c’è stato un alto numero di incidenti stradali, in difetto del quale è illegittimo tale installazione.
Appare, comunque, a parere di chi scrive, “censurabile” il fatto che, pur laddove tutto ciò sussistente, si intenda privilegiare l’accertamento postuma delle violazioni con passaggio con rosso, ex art. 146 C.d.S., invece della contestazione immediata a mezzo organi della polizia stradale locale, per cui, così operante, si è inteso privilegiare non tanto la “sicurezza dei cittadini”, quanto quello di “rimpinguare le casse comunali, ciò in quanto il potere sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e
Né può essere disatteso che la regolamentazione dei comportamenti degli utenti della strada, anche nel momento applicativo, è disposto direttamente dalle norme del C.d.S., aventi forza di legge e, quindi, secondo il principio gerarchico delle fonti, non possono essere certo derogate da delibere comunali e/o quant’altro.
Nell’adempimento di tale onere probatorio, l’Amministrazione non può giovarsi di semplici presunzioni, per cui, in mancanza e/o in eccesso di potere del provvedimento autorizzativo della Giunta Comunale, sono illegittime le susseguenti violazioni contestate, laddove impugnate.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico