Comparti TutelaInfortunisticaRicorso multe C.d.S.

Violazione norme C.d.S. – modalità ricorso

La normativa di riferimento in materia di opposizione a verbale di accertamento, è costituita dal D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, artt. 201, 203, 204 bis (C.d.S) e succ.modificazioni e dalll’art. 7 del D,lgs 150/2011.

Orbene, sia nel sistema delineato dal D.lgs.n. 285/92, che in quello risultante dall’intervento di semplificazione del D.lgs 150/2011, l’interessato può fare ricorso al Prefetto avverso la contestazione, ex art. 203 C.d.S., ed il Prefetto, nell’ipotesi di non accoglimento dell’opposizione, emette l’ordinanza-ingiunzione ex art. 204 del D.lgs 285/92.

Contro la suddetta ordinanza ingiunzione può essere proposto ricorso al Giudice di Pace ex art. 6 del D.lgs 150/2011,  che disciplina l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione emesse anche ai sensi della L. 689/81, analogamente a quanto accadeva nel vigore dell’art. 205 C.d.S., il cui terzo comma rinviava, per il giudizio di opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, agli artt. 22 e 23 della L. 689/81.

Inoltre, l’interessato si può avvalere del ricorso al Giudice di Pace, ex art. 7 del D.lgs 150/2011, impugnando direttamente il verbale di accertamento della violazione del codice della strada, così come previsto dall’art. 34 del D.lgs. 150/2011, che ha diversamente disciplinato l’analogo rimedio comunque già contemplato dal testo previgente nell’art. 204 bis, del C.d.S.

Se il destinatario della contestazione non si avvale né del ricorso al Prefetto né del ricorso al Giudice di Pace, il verbale di accertamento diviene definitivo.

L’art. 6 del D.lgs. 150/2011, prevede, al comma 4, “come generale la competenza del Giudice di Pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative e che l’opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in alcune specifiche materie”.

Al comma 5 del D.lgs 150/2011, è previsto che l’opposizione si propone, altresì, davanti al Tribunale:

  • se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493,00;
  • quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493,00;
  • quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria (sola e/o congiunta a quest’ultima), fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21 1736/1933 (disposizioni sull’assegno bancario e circolare) e/o dalla L. 386/1990 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) e/o dal D.lgs. 285/1992.

Infatti, l’art. 7, comma 2, D.lgs 150/2011, prevede che “l’opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”, ed al comma 4 che “l’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie”.

In tale caso si è in presenza di una competenza per materia ancorata all’oggetto del giudizio, opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada, senza alcun rilievo del valore.

In base all’art. 7 del D.lgs 150/2011, può qualificarsi competenza per materia quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada.

Deve quindi affermarsi la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace, ex art. 6 del D.lgs 150/2011, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ed in alcune ipotesi (come sopra riportato) con limite di valore (cfr Cass., SS.UU., ord. n. 10261 del 27.04.18).

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico