Comparti TutelaInfortunisticaRicorso multe C.d.S.

Verbale C.d.S. – contenuto -vizi invalidanti

L’art. 200 del C.d.S., nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento della infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall’art. 383 del Reg. di esecuzione.

Il verbale alle norme del C.d.S. è un vero e proprio “atto amministrativo”, e, per potere essere valido ed efficace, deve essere assolutamente immune da vizi di legalità, ragione per cui, nel mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 383, comma 1, del Reg. Esec. C.d.S., ne deriva la “nullità dello stesso”, in quanto “vizio sostanziale”.

L’art. 383, Regolamento Esecuzione del C.d.S., così recita:

  1. Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonchè la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.
  2. L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.
  3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.
  4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

L’indicazione del “giorno, dell’ora e della località in cui la violazione è stata posta in essere, delle generalità del trasgressore, della sua residenza nonché degli estremi della sua patente di guida e del tipo di veicolo”, costituiscono elementi essenziali del verbale di contestazione e la loro assenza, pertanto, comporta la nullità insanabile di tale atto”, per cui l’erronea individuazione di taluno degli elementi sopra menzionati, invece, inerisce ai requisiti di legittimità del verbale, determinandone, pertanto l’annullabilità per violazione di legge.

Il verbale deve indicare il luogo in cui viene rilevata l’infrazione e ciò vale anche per lo Scout Speed, nonostante si tratti di un rilevamento effettuato in movimento.

La sommaria esposizione del fatto consiste nella descrizione succinta del comportamento posto in essere dal trasgressore e delle concrete circostanze in cui si è verificato l’illecito.

L’art. 385 del Reg. esec. del C.d.S. prevede che “il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’Ufficio o Comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso Ufficio o Comando, o da un suo delegato”.

In tema di violazioni amministrative, notificato al trasgressore, la mancata nel verbale di accertamento della sanzione edittale da corrispondere, non è di per sé causa di nullità della contestazione, non essendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore e, quindi, non risultandosi menomato il diritto di difesa, a condizione che nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato, quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne indica la violazione

Il verbale deve indicare il nome e cognome o, in alternativa, la matricola identificativa degli agenti che hanno accertato l’illecito e tale elemento è essenziale e la sua mancanza vizia di nullità la multa, ma, nel contempo, non è richiesta la firma, né a penna né in formato meccanico (ossia con una semplice scannerizzazione computerizzata), ciò in quanto non è il segno grafico dell’agente a rendere possibile la difesa del trasgressore ma solo la sua identificazione e ci si trova dinanzi a un verbale di un P.U., per cui la firma non è più necessaria perché è l’amministrazione stessa a garantire la provenienza dell’atto, in quanto pubblico ufficiale, ed infatti, se, per la validità degli atti emessi dalla pubblica amministrazione è prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico