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Art. 186 C.d.S – intervallo misurazione strumentale alcolemico

Il comma 2 dell’art. 379 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada dispone che: “il tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, in base al quale il soggetto è considerato in stato di ebbrezza, deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti”.

Si tratta di uno spazio di tempo minimo, la cui inosservanza da luogo all’illegittimità del risultato della prova.

La ratio della disposizione è quella di evitare l’ottenimento di misurazioni non rispondenti al vero, anche se i cinque minuti previsti dalla normativa potrebbero non sembrare uno spatium temporis sufficiente ad ottenere una prova certa ed affidabile.

Come ha precisato la giurisprudenza “A norma dell’art. 379 reg. att. C.d.S., secondo comma, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Non è possibile, dunque, ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie attualmente previste alle lett. a), b) e c) dell’art. 186 C.d.S., secondo comma, se non in presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste. Una diversa interpretazione sarebbe, oltre che in contrasto con il tenore letterale della disposizione, in evidente contrasto con il principio del favor rei”.

In altra pronuncia si legge: “La disciplina svolge un ruolo di garanzia, essendo intesa ad evitare che errori dell’apparato o comunque fisiologiche oscillazioni nell’esito nella procedura di misurazione possano erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità, o comunque risolversi in senso deteriore per l’imputato, in conseguenza di tale funzione della normativa, nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso in ossequio al principio del favor rei”.

Principio che trova conferma anche in altra giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Nell’eventualità in cui non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile dell’ipotesi meno grave, oramai depenalizzata per effetto della novella di cui alla l. 29 luglio 2012, n. 120, precisato che, secondo pacifico e consolidato orientamento, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo e, come visto, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico