Comparti TutelaInfortunisticaRicorso multe C.d.S.

Art. 142 del C.d.S. – rilevazione velocità postuma – assenza fede privilegiata

Nel giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 142, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non riveste fede privilegiata e, quindi, non fa fede fino a querela di falso, in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato.

Neppure è coperta di fede privilegiata l’annotazione generica delle verifiche, apposte dai verbalizzanti dell’affidabilità dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento, occorrendo, quindi, darsi prova documentale in tal senso, che nel caso è data dalla taratura dall’apparecchiatura utilizzata.

Con l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’amministrazione nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente dall’amministrazione e dall’opponente.

Ne consegue che, ove l’amministrazione non adempia l’onere di dimostrare compiutamente l’esistenza di fatti costitutivi dell’illecito, allora l’opposizione dovrà essere accolta, ciò in quanto, in caso di contestazione, spetta alla P.A. l’onere di provare la fondatezza dell’azione amministrativa.

In tema di violazione alle norme del C.d.S., la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla idoneità a garanzia del corretto diritto di difesa, al quale è preordinata e solo tale accertata inidoneità può essere causa della sua nullità e, quindi, della nullità dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia.

Il verbale è annoverato tra quelli “amministrativi”, per cui non può essere integrato, sostituito o rettificato con argomenti che, successivamente, anche nel corso del giudizio di impugnazione, può addurre la difesa della P.A. a sostegno, valendo solo quanto in esso contenuto e/o richiamato, ex art..21octies comma 2, primo alinea della L. 241/1990, in quanto l’organo accertatore deve ispirarsi ai principi costituzionali dell’efficienza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché rispettare sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite, sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all’interessato di far valere le sue ragioni, di cui l’obbligo di motivazione costituisce principio derivante dall’art. 296 del TFUE e dell’art. 41 comma 2 lett. c) della Carta dei diritti UE, a cui rinvia l’art. 1 della stessa L. 241/1990, e, pertanto, il semplice vizio formale ne inficia la validità, provocandone la nullità.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico