Alcol test – efficacia probatoria strumentale
L’efficacia probatoria dell’alcoltest, nonostante la regolarità delle apparecchiature utilizzate, può incontrare diverse problematiche, derivanti da eventuali altre sostanze in grado di interferire nella rivelazione strumentale dell’alcool.
Molte, infatti, sono le sostanze, quali i farmaci o gas presenti all’interno dell’organismo umano, o elementi chimici contenuti in cibi, solventi o prodotti industriali, capaci di interferire su detta misurazione.
Problematica così nota che nell’appendice B del D.M. 196/1990 è riportato un elenco delle sostanze capaci di influire sulla rilevazione dell’alcool, con le relative concentrazioni nei gas di prove ottenuti sia miscelando le stesse con aria sia attraverso il loro gorgogliamento in acqua.
In giurisprudenza, ad esempio, si è ritenuto che la malattia “porfiria” non influisca sulla correttezza della misurazione del tasso alcolemico. Pertanto, va ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186 CdS, il conducente che, fermato alla guida di autovettura, presenti chiara sintomatologia di stato di ebbrezza, alito vinoso ed eccessiva loquacità, nonché risulti positivo all’esame alcoltest.
Affinché l’utilizzo di medicinali possa assumere la veste di scriminante è necessario che abbia provocato, in via esclusiva, lo stato di ebbrezza e che al conducente non possa essere mosso alcun rimprovero a titolo di colpa.
Ad esempio, anche se risultasse accertato il nesso di causalità tra l’assunzione della sostanza medicamentosa e lo stato di ebbrezza, il soggetto che ne faccia uso per finalità terapeutiche, che sia a conoscenza degli effetti della sostanza o del particolare contenuto chimico della stessa, dovrebbe esimersi dal mettersi alla guida del veicolo dopo l’assunzione. “La legge non precisa circa la natura delle bevande alcoliche, la cui assunzione sia rilevante, onde il reato, secondo la giurisprudenza, sarebbe ravvisabile anche quando il superamento del tasso alcolemico fosse determinato dall’assunzione di farmaci in soluzione alcolica; né, in tal caso, il reato potrebbe essere escluso in ragione della pretesa finalità terapeutica dell’ingestione dei farmaci, giacché il soggetto, se e in quanto edotto della composizione alcolica del farmaco, avrebbe dovuto, comunque, astenersi dalla guida”.
Al tempo stesso, però, non sussiste reato se il soggetto sottoposto al test, per un problema di asma clinicamente accertato, non riesca a portare a termine la prova a meno che, il giudice non riesca a desumere lo stato di alterazione psicofisica da altro elemento sintomatico dello stato di ebbrezza, elemento che deve essere univoco, concreto e significativo.
Il co. 2 dell’art. 379 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada dispone che il tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, in base al quale il soggetto è considerato in stato di ebbrezza, deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Si tratta di uno spazio di tempo minimo, la cui inosservanza da luogo all’illegittimità del risultato della prova.
Ha nel tempo, inoltre, chiarito la Corte di Cassazione:
- in tema di violazione del C.d.S., il verbale di accertamento, effettuato mediante etilometro, deve contenere l’attestazione che l’apparecchio adoperato per l’esecuzione dell’alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura, quindi della relativa taratura; l’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A., poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria;
- in tema di guida in stato di ebbrezza, quando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione, quindi della relativa taratura;
- in base all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., qualora l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento come, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendosi essa limitare a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro e non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico