Iscrizione ipoteca illegittima – decorrenza termini per richiesta danni
Un’ipoteca illegittimamente iscritta dal Concessionario della riscossione, laddove impedisce il perfezionamento di una vendita immobiliare, giunta già oltre la fase del compromesso, comporta, per il contribuente la legittimità di chiedere un risarcimento, ma in tal caso viene fatto obbligo di adire il giudice ordinario.
Precisa, infatti, la giurisprudenza di legittimità: “qualora la domanda di risarcimento danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’A.F. dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario (come il risarcimento danni), è devoluta alla cognizione dell’autorità del giudice ordinario, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 546/92, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo”.
In dipendenza del danno evento, costituito dalla permanenza dell’iscrizione, che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio.
Il termine entro il quale le richieste potranno essere esperibili è naturalmente l’ordinario termine della prescrizione ovvero 5 (cinque) anni.
Configurandosi, però, un illecito a carattere permanente (che perdura fino a quando non venga cancellata l’ipoteca), si ritiene, conseguentemente, che “il diritto al risarcimento del danno sorge con l’inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo, ex art. 2935 c.c., ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento, per cui il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere dall’avvenuta cancellazione dell’ipoteca, e non dal sua iscrizione”.
Pertanto, la lesione dei diritti del contribuente al buon nome, alla riservatezza e immagine, nonché alla disponibilità della proprietà privata, riconosciuti espressamente dagli artt. 2, 4, 15, e 42 della Carta Costituzionale, viene a sostanziarsi in conseguenza del riferito comportamento adottato dallo Agente della riscossione, in ordine al quale la stessa gravità della ritenuta illegittima iscrizione ipotecaria,, con la conseguente lesione dei suddetti diritti inviolabili della persona, fornisce la prova in re ipsa del danno non patrimoniale subito, liquidabile in via equitativa.
Del resto, sul piano della prova è ius receptum l’affermazione secondo cui: “l’immaterialità dei pregiudizi in questione- lesione dei beni e valori inerenti alla persona- rende percorribile in via principale lo strumento della prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni anche basate su fatti notori o massime di comune esperienza”.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico
Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico