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Sequestro conservativo

La norma di legge da tenere presente in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. è quella che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l., cioè l’art. 2471 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario.

Con tale disposizione, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento “documentale”, che appare coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, ed è quindi alternativa rispetto alla forma di pignoramento presso terzi.

L’attuazione del sequestro conservativo avviene sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti.

Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro al Registro, non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall’art. 2471 per il pignoramento, considerando che:

  • il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso;
  • altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società ove, come nella specie, questa sia stata parte del procedimento cautelare.

Il provvedimento con cui viene disposto il sequestro conservativo in materia tributaria è disciplinato dall’art. 22 D.lgs 472/97, previste, altresì, dall’art 189 c.p., per le violazioni di carattere penale.

L’esecuzione del sequestro conservativo avviene secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore, ex art. 678 c.p.c., e si esegue mediante trascrizione del provvedimento presso lo ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati, ex art. 679 c.p.c..

Il sequestro conservativo può riferirsi tanto alla somma dovuta a titolo di pena pecuniaria quanto alle altre somme che, in conseguenza della violazione, il contribuente è tenuto a versare, tra le quali rientrano, quindi, l’imposta evasa e i relativi interessi moratori, purchè vi sia coincidenza tra l’autore della violazione e il soggetto passivo dell’imposta, dovendo, altrimenti, la richiesta essere limitata al solo credito portato dalle sanzioni.

I presupposti per la richiesta di adozione delle misure cautelari richiesti dall’art. 22 D.lgs 472/97 sono “il fumus boni juri e il periculum in mora”, che devono essere tra loro concorrenti.

Quanto al periculum in mora va ritenuto sussistente allorchè vi sia una notevole sproporzione fra la consistenza patrimoniale del contribuente (o autore della violazione) e l’entità del credito da tutelare, tenuto anche conto di ogni concreto elemento indicativo della volontà del debitore di depaurare il proprio patrimonio.

Il contribuente può evitare detta fattispecie fornendo una idonea garanzia prestata in corso di giudizio e consistente in una fideiussione bancaria o assicurativa o in una cauzione.

In ordine al tipo di beni sequestrabili non sussistono limitazioni; infatti, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., possono essere oggetto di sequestro: “i beni mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali, azioni, obbligazioni, titoli, eccetera), beni mobili registrati, beni immobili, somme o cose dovute al debitore (nei limiti ammessi per il pignoramento) e, per espressa previsione normativa, anche l’azienda”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico