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Mezzi strumentali di lavoro – illegittimità del fermo amministrativo

Sussiste l’illegittimità del fermo amministrativo di beni mobili registrati, laddove operato sui “mezzi strumentali di lavoro”, comunque indispensabili all’attività, ex art. 52,  L. 69/13, ed ex art. 62 D.P.R. 602/73 (che prevede, altresì, l’impignorabilità, se non per un quinto, dei beni dell’impresa), e/o laddove questo sia l’unico mezzo in possesso del contribuente (per cui indispensabile per recarsi al posto di lavoro, ex art. 52 L. 69/13 ed ex art. 62 D.P.R. 602/73), per cui  l’autovettura deve essere considerata, a tutti gli effetti, bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per cui il veicolo non può essere oggetto di fermo.

In tali contesti, infatti, devono applicarsi le norme sulla impignorabilità, ex art 515 c.p.c. che implica che il concessionario, prima di addivenire al fermo di un veicolo, “deve verificare che lo stesso non sia strumento di lavoro e specificatamente motivare l’assenza di altri beni onde ipotizzare un fermo”.

In forza del divieto di circolazione del veicolo scaturente dal fermo, “risulta, inoltre, difficile pensare che il debitore riesca a far fronte ai propri debiti, se gli viene impedito di poter utilizzare gli strumenti essenziali per l’attività imprenditoriale”.

Per onore di completezza del caso, si applica alla disciplina del fermo amministrativo quanto previsto dall’art. 62, D.P.R. 602/73, che a proposito dei beni pignorabili, richiama il disposto dell’art. 514 c.p.c., primo comma, n. 4, che esclude la possibilità di predisporre il pignoramento per i beni strumentali all’esercizio dell’attività economica.

Pertanto, stante a questa disposizione ben precisa, sono impignorabili tutti gli strumenti, senza distinzione alcuna (automezzi, attrezzature e quanto di simile) necessari per lo svolgimento dell’attività propria.

Non possono essere ritenuti aggredibili i beni strumentali, quali essi siano, neppure secondo le disposizioni dell’art. 515, comma 3, c.p.c. laddove è stato disposto “…che il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.

L’art. 515, comma 3, c.p.c. elenca le cose mobili relativamente impignorabili, recitando: “…gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’U.G. o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro…”.

Come ben si vede, il legislatore con il combinato disposto degli artt. 3 e 4, legge n. 52/2006 (che ha introdotto un ulteriore comma all’art. 515 c.p.c.), in sostanza ha spostato la tutela dei beni strumentali all’esercizio di una attività economica dall’art. 514 c.p.c. (“Cose assolutamente impignorabili”), all’art. 515 c.p.c. (“Cose relativamente impignorabili).

Vi è anche il fatto che il concessionario deve, in tal caso, dimostrare che nella società prevalga il capitale sul fattore lavoro, indipendentemente dalla circostanza che la società sia stata costituita sotto forma di società a responsabilità limitata.

Il concessionario prima di procedere ad aggredire i beni strumentali deve, pertanto, fare una disamina del fattore capitale/lavoro, e trarne le debite conseguenze.

In virtù degli insegnamenti della S.C. esistono motivate ragioni che inducono a ritenere assente l’autonoma organizzazione e prevalente il lavoro rispetto al capitale nell’esercizio dell’attività e, quindi, si ritengono applicabili le preclusioni alla pignorabilità dei beni strumentali ex art. 515, comma 3, c.p.c.

Per quanto, poi, riguarda l’agente di commercio, è la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E del 28.05.2010, ad avere precisato che, anche per queste figure vi è la necessità di valutare in concreto l’esistenza o meno di autonoma organizzazione.

Non sussistono, quindi, previsioni o limiti all’azione esecutiva sui beni strumentali (veicolo di trasporto) destinato all’attività se:

  • il debitore è costituito in forma societaria;
  • nell’ambito dell’attività risulti prevalente il capitale investito rispetto al lavoro.

In tale previsione, occorre, quindi, valutare l’esistenza della c.d. ”autonoma organizzazione” di beni e persone, la cui assenza determina l’esonero, altresì, del pagamento dell’IRAP.

E’, inoltre, da ritenersi illegittimo il fermo amministrativo del mezzo utilizzato per scopi lavorativi (nella fattispecie un autotrasportatore) se prima non è stata effettuata una verifica mirata allo scopo di identificare altri possibili beni su cui agire, ex art. 515 c.p.c..

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico