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Pretesa di maggiori contributi INPS – illegittimità

L’INPS non può pretendere maggiori contributi previdenziali derivanti da un accertamento fiscale fino a che quest’ultimo risulta impugnato dal contribuente davanti al giudice competente.

Per chiarezza, i maggiori contributi richiesti consistono in quelli eccedenti il minimo, ossia quelli proporzionali al reddito (in pratica, un maggior reddito accertato comporta necessariamente anche maggiori contributi da pagare (ad esempio: se il reddito dichiarato dal contribuente è di 100, i contributi sono parametrati a tale importo, ma se il Fisco accerta successivamente un reddito di 200, anche i contributi aumentano di conseguenza).  

In caso di accertamento fiscale, l’INPS, come ben statuito dalla giurisprudenza, può pretendere i maggiori contributi solo nel momento in cui il debito tributario diventa definitivo.

Ed infatti: “In materia di iscrizione a ruolo degli enti previdenziali, l’art. 24, comma 3, D.Lgs 46/99, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale fino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnata davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messa a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento  è impugnato davanti al giudice tributario”.

Solo dopo la definizione dell’impugnazione dell’accertamento fiscale di un maggiore reddito dinanzi al giudice tributario, l’Istituto di previdenza sociale potrà iscrivere al ruolo l’importo relativo.

Venendo meno la sentenza legittimante il diritto alla riscossione, conseguentemente verrà meno anche la fondatezza di ogni atto preordinato alla esecuzione ed attuazione di quanto previsto al predetto art. 68 del D.lgs 546/92, fra cui il ruolo di imposta e la relativa cartella, ciò in base all’art. 24, co. 3, del D.Lgs. 46/1999, che recita: “Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.

 

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico