Comparti TutelaContenziosiFiscale & Tributaria

Operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti

In ipotesi di fatture che l’ufficio ritenga relative ad “operazioni oggettivamente o anche solo soggettivamente inesistenti”, l’Amministrazione finanziaria stessa ha l’onere di provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è stata posta in essere o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura.

Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, (art. 54, co. 2, D.P.R. 633/72), e per le imposte dirette (art. 39, co. 1, lett. d) D.P.R. 917/86).

Il carattere di prova piena ed oggettiva, attribuibile alle presunzioni, appare difficilmente contestabile in quanto la “prova per presunzione costituisce prova completa”, alla quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, di verificarne l’attendibilità e di scegliere, tra gli elementi probatori acquisiti, quelli più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione.

Ne deriva che il convincimento del giudice, sulla verità di un fatto, ben può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenute di tale precisione e gravità da rendere inattendibile gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che egli fornisca, del convincimento così attinto, una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria, per cui dovrà operare una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, procedendo, inoltre, ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

Non occorre, pertanto, ai fini della prova del carattere fittizio delle operazioni risultanti dalle fatturazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria, l’acquisizione a conforto di ulteriori elementi presuntivi o probatori desunti dall’esame della documentazione contabile o bancaria del contribuente, poiché se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è necessità alcuna di ricercarne altri o di assumere ulteriori fonti di prova.

In tale contesto viene a ricadere, quindi, sul contribuente l’onere di fornire la prova piena in ordine all’esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisiti operati e documentati dalle fatture in contestazione o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico