Irap – autonoma o non autonoma organizzazione
Il requisito “dell’autonoma organizzazione”, la quale non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, il cui accertamento spetta al giudice di merito, nel senso di esigere un apparato esterno e distinto dal contribuente, risultante dalla aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, deve ritenersi sussistente quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza della organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Si ha attività autonomamente organizzata soggetta ad IRAP: “quando l’attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un’organizzazione dotata di tutta una serie di elementi che devono coesistere e che potenziano ed accrescono la capacità produttiva del contribuente stesso”.
Di conseguenza, l’imposta non risulta applicabile ove, in concreto, i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall’applicazione dell’IRAP.
L’organizzazione è riscontrabile ogniqualvolta il contribuente si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività, costituendo indice di eccedenza, tra l’altro, la avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell’IRPEF o dell’IVA ed incombendo al contribuente l’onere di provare l’assenza delle predette condizioni.
L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio manifesta l’esistenza di un’impresa commerciale nella quale l’elemento organizzativo è connaturato a prescindere dalle concrete modalità nelle quali la stessa si esplica.
L’autonoma organizzazione è infatti il presupposto di fatto dell’IRAP, da valutare in ordine logico solo se preliminarmente si accerta la sussistenza dell’oggetto imponibile costituito dal valore aggiunto.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico