Prescrizione tributi locali
Per i tributi locali, quali ICI, TARI, ICIAP, la prescrizione per la riscossione è quinquennale, di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. qualora la cartella di pagamento notificata non sia stata impugnata.
La mancata impugnazione non vale a convertire questo termine nel più lungo termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. solo per le sentenze passate in giudicato.
Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c., che si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico